MODIFICHE AL REGOLAMENTO KITE REG. VENETO 2012
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 23 marzo 2012 7
PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione prima
ORDINANZE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITÀ
ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITÀ n. 27 del 28 febbraio 2012
Disciplina della pratica del kiteboarding e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda - Regione del Veneto. Modifiche all’ordinanza n. 130 del 17 agosto 2010.
[Trasporti e viabilità]
Il Dirigente
Vista l’ordinanza n. 130 del 17 agosto 2010;
Preso atto della nota prot. 7671 del 13.5.11, con la quale il Comune di Malcesine chiedeva la deroga alla distanza dagli ingressi dei porti per la predisposizione dei corridoi di lancio per la partenza dei “Kiteboards”;;
Preso altresì atto delle osservazioni di cui a suo tempo la Federazione Italiana Sci Nautico - al cui interno fino al dicembre 2011 era inquadrata la disciplina del kiteboarding – si è fatta promotrice a nome delle Scuole e Associazioni di kiteboarding che operano sulla sponda veneta del lago di Garda e che riguardano il limite di età degli atleti e le regole delle precedenze;
Ritenuto che, ove condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio possano comunque garantire condi- zioni di sicurezza - certificate con apposito atto del Comune competente e valutati di volta in volta i singoli casi, possa es- sere ridotta la distanza minima del corridoio di lancio rispetto all’ingresso laterale del porto;
Ritenuto che risulta opportuno per ragioni di sicurezza rivedere alcuni aspetti della navigazione con il kiteboard, in particolare le disposizioni comportamentali in ordine alle precedenze;
Vista la valutazione favorevole espressa dalla F.I.V. con nota prot.206/A D.A. del 25.1.12, relativamente alle modifiche apportate alle regole di precedenza;
Ritenuto altresì opportuno standardizzare la denomina- zione di tale sport usando il termine kiteboarding/kiteboard, come segnalato dalla Federazione stessa;;
Ciò premesso,
ordina
Art. 1 - MODIFICA DELLA TERMINOLOGIA
1. Il termine “kitesurf” presente nell’ordinanza n. 130 del 17 agosto 2010 è sostituito con il termine kiteboarding/ kiteboard coma da definizione della International Sailing Fe- deration (ISAF).
Art. 2 - MODIFICA AL CAPO II, ART.2 DELL’ORDI- NANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010
Dopo il comma 1 dell’art.2 dell’Ordinanza n. 130/2010 è
inserito il seguente: “1bis. La pratica del kiteboarding è consentita a partire
dall’età di anni 14. Fino al compimento dei 16 anni, i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato.”.
Art. 3 - MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL’ORDI- NANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010 1. Il comma 3 dell’art.7 dell’Ordinanza n. 130/2010 è abro-
gato. 2. Dopo il comma 4 dell’art.7 dell’Ordinanza n. 130/2010 è
inserito il seguente:
“4bis. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall’in- gresso laterale del porto valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.”.
Art.4 - MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010
1. 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
8.
9.
L’art.8 dell’Ordinanza n. 130/2010 è sostituito dal se- guente: “Articolo 8 - Disposizioni comportamentali. Con l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 4, la par- tenza e l’atterraggio dei kiteboards devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all’art. 6 e devono avvenire con la tecnica del “body drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in cor- retta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.
È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro. A terra è vietato effettuare prove di manovra del kiteboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scol- legato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma. È fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è pros- simi al decollo dell’ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra. La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d’intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navi- gazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf. Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela. Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve, sollevando l’aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l’aquilone basso. Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l’aquilone, assu- mendo una conduzione prudente e responsabile. L’unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l’aquilone.
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10. In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l’aquilone.
11. In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.
12. Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la per- dita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.”.
Art.5 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ
- 1. La presente Ordinanza, pubblicata integralmente unita- mente all’Allegato A sul BUR, entra in vigore il giornosuccessivo alla sua pubblicazione.
- 2. L’Allegato A al presente provvedimento sostituisce a tuttigli effetti il testo pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 3 settembre2010.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la
Articolo 1 – Disciplina del traino dei galleggianti.
1. Il traino di galleggianti comunemente denominati “ba- nana boat”, “ciambelle” o mezzi similari, che non si sollevano dall’acqua, idonei al trasporto di persone, è consentito da mez- z’ora prima del sorgere del sole a mezz’ora dopo il tramonto del sole, e comunque con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.
2. Nell’esercizio di tale attività di traino si osservano le seguenti norme: a) I conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta
nel nuoto; b) la partenza e il recupero del galleggiante e dei suoi tra-
sportati avvengono in acque libere da bagnanti e da unità
o entro gli eventuali corridoi di lancio; c) la distanza laterale di sicurezza fra l’unità di traino e le
altre unità deve essere superiore di una volta e mezza alla
lunghezza del cavo di traino; d) durante le varie fasi del traino la distanza tra l’unità di
traino ed il galleggiante non deve mai essere inferiore a
dodici metri; e) le unità adibite al traino devono essere munite di disposi-
tivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un numero di salvagenti pari al numero massimo delle persone trasportabili dal galleggiante;
f) è vietato a tale unità trasportare altre persone oltre al con- ducente e all’accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di un galleggiante;
g) le persone a bordo del galleggiante devono indossare idoneo mezzo di salvataggio così come previsto dalla normativa statale vigente;
h) le unità adibite al traino devono essere munite di adeguati dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
i) la velocità massima raggiungibile deve essere quella pre- vista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può comunque superare 20 nodi;
j) Il conduttore deve essere in possesso di patente nautica qualsiasi sia la potenza del motore installato sul’unità. 3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza
si osservano le disposizioni previste dal D.M. 20.07.1994, n. 550 “Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne”, nonché la disciplina prevista dalla L.R. 1 dicembre 1989, n. 52.
Capo II Esercizio della pratica del kiteboarding
Articolo 2 - Esercizio della pratica del kiteboarding.
1. Nelle acque di competenza della Regione del Veneto la pratica del kiteboarding (tavola con aquilone) è consentita esclusivamente secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Capo dell’Ordinanza.
1bis. La pratica del kiteboarding è consentita a partire dai 14 anni di età. Fino al compimento dei 16 anni, i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato.
presente Ordinanza.
Ordinanza n. 130 del 17 agosto 2010 come modificata dall’Or- dinanza n. 27 del 28 febbraio 2012. Oggetto: Disciplina della pratica del kiteboarding e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto.
Il Dirigente Regionale della Direzione Mobilità
Visto l’art. 15 del Regolamento per la Navigazione In- terna.
Vista la L.R. n. 52/1989.
Visto il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 27 del D.lgs. n. 171/2005.
Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della naviga- zione, disciplinare le pratiche del kiteboarding e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda di competenza della Regione del Veneto.
Considerati gli incontri tenutesi presso la Comunità del Garda con rappresentanti della stessa, della Regione Lom- bardia e della Provincia Autonoma di Trento, all’esito dei quali si è concordato, nei limiti di quanto stabilito dai rispet- tivi Ordinamenti, di dare una regolamentazione uniforme per lo svolgimento delle pratiche del kiteboarding e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda.
Visto il D. Lgs. n. 112/1998. Vista la L.R. n. 11/2001. Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003.
ordina
Capo I Traino di galleggianti idonei al trasporto di persone
Bruno Carli
Allegato A
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Articolo 3 – Partenza del kiteboard.
1. La partenza del kiteboard può avvenire:
- a) in navigazione, da unità da diporto alle condizioni di cuiall’articolo 4;;
- b) da terra, esclusivamente dalle aree eventualmente indi-viduate dai Comuni ai sensi dell’art. 5, e secondo le mo- dalità ed i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.
Articolo 4 - Partenza da unità da diporto in navigazione.
1. La partenza del kiteboard in navigazione può avve- nire esclusivamente da unità da diporto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla legge.
2. La partenza del kiteboard deve avvenire ad almeno 300 metri dalla riva, in acque libere da altre imbarcazioni, ed in modo da non ostacolarne la navigazione, nonché a distanza di sicurezza dalle rotte della navigazione di linea.
Articolo 5 - Partenza da terra.
1. I Comuni possono individuare delle aree a terra da adibire in modo esclusivo alla pratica del kiteboarding.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate nel rispetto dei limiti posti dall’art. 7 e non possono essere utilizzate per la balneazione o per altre attività.
3. Tali aree devono essere chiaramente identificate me- diante idonea delimitazione perimetrale dell’area a terra.
4. I Comuni informano l’utenza dell’uso esclusivo delle aree di cui al comma 1 tramite un’adeguata cartellonistica riportante in più lingue il divieto di balneazione.
Articolo 6 - Corridoi di lancio.
1. I Comuni, qualora individuino le aree a terra di cui all’art. 5 comma 1, predispongono corridoi di lancio per la partenza e l’atterraggio dei kiteboards.
2. I corridoi di lancio devono avere una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di 80 metri ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa, ove possibile.
3. I corridoi di lancio devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra.
4. Le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare la dicitura “Corridoio di kiteboarding - Divieto di balnea- zione”.
5. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra di loro tramite una cima galleggiante. Esse possono essere collegate tra di loro soltanto sul fondo mediante una cima non galleggiante.
Articolo 7 - Limitazioni e divieti.
1. La pratica del kiteboarding è comunque vietata:
- a) All’interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai portinonché ad una distanza laterale dall’ingresso dei portiinferiore a 500 metri;;
- b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli scali del ser-vizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte delle unità di tale servizio;;
c) Nelle zone riservate alla balneazione nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;
d) Nel raggio di 100 metri dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;
e) Nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeolo- gica subacquea o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;
f) nelle aree riservate a specifiche attività. 2. Fatto salvo per i corridoi di lancio di cui all’articolo 6,
l’uso del kiteboard è comunque vietato per una fascia di 150 metri dalla costa.
3. Abrogato.
4. La pratica del kiteboarding è consentita soltanto con buona visibilità, da mezz’ora prima del sorgere del sole a mez- z’ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva da parte dei Comuni, con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.
4bis. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall’in- gresso laterale del porto valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.
Articolo 8 – Disposizioni comportamentali.
1. Con l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 4, la partenza e l’atterraggio dei kiteboards devono essere effet- tuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all’art. 6 e devono avvenire con la tecnica del “body drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.
2. È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del ki- teboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
4. È fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell’ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. La circolazione dei kiteboards non deve creare si- tuazioni di pericolo o d’intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.
6. Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela.
7. Il kiteboard che procede in corretta postura di naviga- zione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve, sollevando l’aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l’aquilone basso.
8. Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l’aquilone, assumendo una conduzione prudente e responsabile.
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9. L’unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l’aquilone.
10. In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l’aquilone.
11. In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.
12. Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.”.
Articolo 9 – Dotazioni.
1. Per svolgere la pratica del kiteboarding è obbliga- torio:
- a) Indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato;
- b) utilizzare un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla vela-aquilone in caso di necessità;;
- c) portare con sé un coltello taglia scotte. 2. Il kiteboard deve essere dotato di un dispositivo di si-
curezza che permetta l’apertura dell’ala ed il suo conseguente sventamento.
Articolo 10 - Pubblicità.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7 8 e 9 devono es- sere rese pubbliche mediante affissione, nelle aree individuate ai sensi dell’art. 5 della presente Ordinanza, di cartellonistica redatta in lingua italiana inglese e tedesca.
Capo III Sanzioni
Articolo 11 – Sanzioni.
1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e sue successive modifiche.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm.ii., e dalla L.R. 28 gennaio 1977, n. 10.